Art. 15.
                Estinzione del vincolo di uso civico
    1.  L'estinzione  del  vincolo  di  uso  civico  gravante  su  un
determinato  bene e' deliberata dal consiglio comunale, su proposta o
previo  assenso,  ove  costituite,  dell'ASUC  o della circoscrizione
interessata.  Nel caso di richiesta dell'ASUC, il comune e' tenuto ad
approvare  la  proposta  di deliberazione entro quarantacinque giorni
dalla  ricezione  della stessa, nei limiti e nelle modalita' previsti
nel regolamento di esecuzione.
    2.  La  richiesta di autorizzazione all'estinzione del vincolo di
uso  civico deve contenere gli elementi conoscitivi atti a dimostrare
il  rispetto  di quanto disposto al successivo comma 3, ed al comma 2
dell'Art. 12.
    3. Il rilascio dell'autorizzazione e' ammesso nei seguenti casi:
      a) quando  la  migliore utilizzazione e valorizzazione del bene
di  uso  civico  non sia perseguibile mediante altri atti di gestione
previsti da questo capo;
      b) quando  il  bene sia di limitate dimensioni o ricada in zone
urbanizzate  tali  da  non  poter  piu'  avere  la  destinazione e la
funzione di cui alla presente legge;
      c) quando  il  bene  sia  gia'  stato utilizzato per realizzare
fabbricati  in  assenza  della prevista concessione edilizia ed ormai
consolidati  in  modo  irreversibile e che rientrino nelle previsioni
delle norme vigenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi;
      d) quando  il  bene  sia necessario alla realizzazione di opere
connesse    all'attivita'    forestale,    agricola,   zootecrnca   o
agroturistica;
      e) quando   il  bene  sia  necessario  per  l'attuazione  delle
previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.