Art. 15. Estinzione del vincolo di uso civico 1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene e' deliberata dal consiglio comunale, su proposta o previo assenso, ove costituite, dell'ASUC o della circoscrizione interessata. Nel caso di richiesta dell'ASUC, il comune e' tenuto ad approvare la proposta di deliberazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della stessa, nei limiti e nelle modalita' previsti nel regolamento di esecuzione. 2. La richiesta di autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico deve contenere gli elementi conoscitivi atti a dimostrare il rispetto di quanto disposto al successivo comma 3, ed al comma 2 dell'Art. 12. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' ammesso nei seguenti casi: a) quando la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo; b) quando il bene sia di limitate dimensioni o ricada in zone urbanizzate tali da non poter piu' avere la destinazione e la funzione di cui alla presente legge; c) quando il bene sia gia' stato utilizzato per realizzare fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia ed ormai consolidati in modo irreversibile e che rientrino nelle previsioni delle norme vigenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi; d) quando il bene sia necessario alla realizzazione di opere connesse all'attivita' forestale, agricola, zootecrnca o agroturistica; e) quando il bene sia necessario per l'attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.