Art. 16. Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione 1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico cosi' come definite da questa legge. 2. Fermo restando quanto disciplinato in questo capo, qualora in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinati al piano urbanistico provinciale e delle loro varianti l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico e acquisito il parere obbligatorio dell'amministrazione competente, acquisisce il parere preventivo della Provincia in ordine alla compatibilita' del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze delle collettivita' beneficiarie del diritto di uso civico. 3. La Provincia si esprime mediante conferenza di servizi indetta dalla struttura competente in via principale tra le strutture interessate. 4. Il decreto di esproprio o di asservimento per opera pubblica o di pubblica utilita', espletati ove necessari gli adempimenti richiesti per la valutazione di impatto ambientale, comporta contestualmente, a seconda dei casi, l'estinzione o la sospensione del vincolo di uso civico posto sui beni in esso ricompresi. 5. I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitu' coattiva solamente nel caso m cui l'ente promotore sia un ente pubblico ovvero l'espropriazione o la costituzione della servitu' coattiva siano funzionali alla realizzazione di opere di pubblica utilita' finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'Art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge). 6. Per i piani di cui al comma 2, gia' adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle in atto, spetta alla giunta provinciale in sede di approvazione acquisire il parere di compatibilita' di cui al comma 2.