Art. 16.
       Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione
    1. L'elaborazione  del  piano  urbanistico provinciale deve tener
conto  della  natura e delle funzioni delle terre di uso civico cosi'
come definite da questa legge.
    2. Fermo  restando quanto disciplinato in questo capo, qualora in
sede  di  elaborazione  degli strumenti di pianificazione urbanistica
subordinati  al  piano  urbanistico provinciale e delle loro varianti
l'ente  procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di
uso  civico,  lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di
soluzioni  alternative  all'opera  meno  onerose e penalizzanti per i
beni  gravati  da  uso  civico  e  acquisito  il  parere obbligatorio
dell'amministrazione  competente,  acquisisce  il  parere  preventivo
della  Provincia  in  ordine  alla  compatibilita'  del  mutamento di
destinazione  con  la  tutela e la valorizzazione dell'ambiente ed il
soddisfacimento  delle  esigenze delle collettivita' beneficiarie del
diritto di uso civico.
    3. La Provincia si esprime mediante conferenza di servizi indetta
dalla  struttura  competente  in  via  principale  tra  le  strutture
interessate.
    4. Il decreto di esproprio o di asservimento per opera pubblica o
di   pubblica  utilita',  espletati  ove  necessari  gli  adempimenti
richiesti   per   la  valutazione  di  impatto  ambientale,  comporta
contestualmente,  a  seconda  dei casi, l'estinzione o la sospensione
del vincolo di uso civico posto sui beni in esso ricompresi.
    5. I   beni   gravati   di   uso   civico  sono  espropriabili  e
assoggettabili  a  servitu'  coattiva solamente nel caso m cui l'ente
promotore   sia   un  ente  pubblico  ovvero  l'espropriazione  o  la
costituzione   della   servitu'   coattiva   siano   funzionali  alla
realizzazione di opere di pubblica utilita' finalizzate ad assicurare
l'erogazione  dei servizi pubblici essenziali di cui all'Art. 1 della
legge  12 giugno  1990,  n.  146 (Norme sull'esercizio del diritto di
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti  della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge).
    6. Per  i  piani  di  cui  al comma 2, gia' adottati alla data di
entrata  in  vigore  di  questa  legge,  nei  quali  siano  contenute
previsioni  di  destinazioni  di  terre  civiche diverse da quelle in
atto,   spetta  alla  giunta  provinciale  in  sede  di  approvazione
acquisire il parere di compatibilita' di cui al comma 2.