Art. 17.
Esercizio  delle  funzioni  gia'  attribuite  al  Commissario  per la
                    liquidazione degli usi civici
    1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite
ai sensi della normativa statale vigente al Commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici sono esercitate dalla Provincia.
    2. Nell'ambito   del   dipartimento   competente  in  materia  e'
autorizzata la costituzione dell'ufficio preposto agli usi civici.