Art. 17. Esercizio delle funzioni gia' attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici 1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa statale vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dalla Provincia. 2. Nell'ambito del dipartimento competente in materia e' autorizzata la costituzione dell'ufficio preposto agli usi civici.