Art. 18. Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale delibera il relativo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del consiglio provinciale. 2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questa legge, disciplina in particolare: a) l'istituzione e la tenuta da parte dell'ASUC dell'elenco dei cittadini aventi titolo a far parte dell'assemblea degli utenti; b) le modalita' per l'effettuazione delle consultazioni popolari previste da questa legge; c) modalita' per l'elezione del comitato e del suo presidente; d)le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui al capo III; e) l'individuazione, la decorrenza e le modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative gia' attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici; f) i casi e le modalita' di scioglimento degli organi dell'ASUC per impossibilita' di funzionamento o per gravi violazioni di legge.