Art. 18.
                      Regolamento di esecuzione
    1. Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore di
questa  legge  la giunta provinciale delibera il relativo regolamento
di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente
del consiglio provinciale.
    2. Il  regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di
questa legge, disciplina in particolare:
      a) l'istituzione e la tenuta da parte dell'ASUC dell'elenco dei
cittadini aventi titolo a far parte dell'assemblea degli utenti;
      b) le   modalita'   per   l'effettuazione  delle  consultazioni
popolari previste da questa legge;
      c) modalita' per l'elezione del comitato e del suo presidente;
      d)le  modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
capo III;
      e) l'individuazione,   la   decorrenza   e   le  modalita'  per
l'esercizio   delle   funzioni   amministrative  gia'  attribuite  al
Commissario per la liquidazione degli usi civici;
      f) i casi e le modalita' di scioglimento degli organi dell'ASUC
per impossibilita' di funzionamento o per gravi violazioni di legge.