Art. 2.
         Disciplina per il godimento dei beni di uso civico
    1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico,
come definiti ai sensi dell'Art. 1, spettano ad ogni nucleo familiare
del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione
o  nel  comune  ed  iscritto  nelle  liste  elettorali del comune per
l'elezione degli organi comunali.
    2.  L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico
sono     disciplinati     da    apposito    regolamento,    approvato
dall'amministrazione   competente   ai   sensi   di   questa   legge.
Nell'ipotesi  di  amministrazione separata dei beni frazionali di uso
civico,  il  medesimo  regolamento  puo' prevedere, per i maggiorenni
residenti  di  cui  al  comma 1, il requisito di un periodo minimo di
residenza   quale  condizione  per  l'esercizio  dei  diritti  ed  il
godimento dei beni di uso civico.
    3.  L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico
sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni
di  uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di
loro   gravanti   ed   alla  copertura  delle  spese  necessarie  per
l'amministrazione,  la  gestione e la sorveglianza dei beni medesimi,
puo'  essere  imposto  agli  utenti  un corrispettivo per l'esercizio
degli usi consentiti.
    4.  E' vietata qualsiasi forma di distribuzione ai componenti del
nucleo   familiare   di   proventi   a   qualunque  titolo  derivanti
dall'amministrazione dei beni di uso civico.
    5.  Agli  effetti  di questa legge per nucleo familiare s'intende
quello   risultante   dalla   scheda  di  famiglia  o  di  convivenza
dell'anagrafe comunale.