Art. 2. Disciplina per il godimento dei beni di uso civico 1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico, come definiti ai sensi dell'Art. 1, spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel comune ed iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali. 2. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'amministrazione competente ai sensi di questa legge. Nell'ipotesi di amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il medesimo regolamento puo' prevedere, per i maggiorenni residenti di cui al comma 1, il requisito di un periodo minimo di residenza quale condizione per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico. 3. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, la gestione e la sorveglianza dei beni medesimi, puo' essere imposto agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. 4. E' vietata qualsiasi forma di distribuzione ai componenti del nucleo familiare di proventi a qualunque titolo derivanti dall'amministrazione dei beni di uso civico. 5. Agli effetti di questa legge per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale.