Art. 20.
                      Disposizioni transitorie
    1. Entro  il  termine  fissato  dal  regolamento di esecuzione di
questa  legge i comitati in carica delle ASUC predispongono lo schema
di  statuto;  a tal fine trova applicazione quanto disposto dall'Art.
6, commi da 2 a 5.
    2. In sede di prima applicazione della legge, la richiesta per la
scelta  della  forma  di gestione secondo quanto previsto all'Art. 4,
comma 5, puo' essere presentata dopo la data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione.
    3. Agli   oneri   derivanti  dall'applicazione  dell'Art.  17  si
provvede  con  gli  stanziamenti previsti in bilancio per le spese di
funzionamento  dell'amministrazione provinciale. Alla copertura degli
stessi  oneri  si  provvede  con  la  riduzione  delle spese a carico
dell'unita'   previsionale  di  base  4.1.110  -  spese  dirette  per
interventi  a  favore  dei  comuni  (capitolo  11210  -  spesa per il
funzionamento  del  commissariato  usi  civici),  in  relazione  alle
disposizioni  di cui all'Art. 17, comma 1, di questa legge. La giunta
provinciale  e'  autorizzata  ad  apportare al bilancio le variazioni
conseguenti,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'Art.  27 della legge
provinciale  14 settembre  1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e
di   contabilita'  generale  della  Provincia  autonoma  di  Trento),
articolo  come  da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge
provinciale 22 marzo 2001, n. 3.