Art. 20. Disposizioni transitorie 1. Entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione di questa legge i comitati in carica delle ASUC predispongono lo schema di statuto; a tal fine trova applicazione quanto disposto dall'Art. 6, commi da 2 a 5. 2. In sede di prima applicazione della legge, la richiesta per la scelta della forma di gestione secondo quanto previsto all'Art. 4, comma 5, puo' essere presentata dopo la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 17 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell'amministrazione provinciale. Alla copertura degli stessi oneri si provvede con la riduzione delle spese a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.110 - spese dirette per interventi a favore dei comuni (capitolo 11210 - spesa per il funzionamento del commissariato usi civici), in relazione alle disposizioni di cui all'Art. 17, comma 1, di questa legge. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti, ai sensi del terzo comma dell'Art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.