Art. 21.
                     Abrogazione di disposizioni
    1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione  di  questa  legge  sono  abrogate  le seguenti discipline
normative:
      a) la    legge    provinciale    16 settembre    1952,   n.   1
(Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);
      b) la  legge  provinciale  9 maggio  1956, n. 6 (Modifiche alla
legge  provinciale  16 settembre  1952,  n.  1, sulle amministrazioni
separate dei beni frazionali di uso civico);
      c) il   decreto   del   presidente   della  giunta  provinciale
11. novembre  1952,  n.  4  (Regolamento per l'esecuzione della legge
provinciale  16 settembre  1952,  n. 1 sulle amministrazioni separate
dei beni frazionali di uso civico);
      d) il  decreto del presidente della provincia 7 giugno 2001, n.
18-69/Leg.  (Modifica  del  regolamento  per l'esecuzione della legge
provinciale  16 settembre  1952,  n.  1,  e successive modificazioni,
sulle  amministrazioni  separate  dei  beni frazionali di uso civico,
emanato   con   decreto   del  presidente  della  giunta  provinciale
11 novembre 1952, n. 4).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Trento, 13 marzo 2002
                               DELLAI