Art. 21. Abrogazione di disposizioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogate le seguenti discipline normative: a) la legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 (Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico); b) la legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6 (Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico); c) il decreto del presidente della giunta provinciale 11. novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico); d) il decreto del presidente della provincia 7 giugno 2001, n. 18-69/Leg. (Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 13 marzo 2002 DELLAI