Art. 3. Disposizioni particolari per la Magnifica comunita' di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez 1. La presente legge, con l'esclusione di quanto disposto dai capi III e IV e fermo restando quanto previsto dall'Art. 11, non trova applicazione per i beni gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunita' di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.