Art. 3.
Disposizioni  particolari  per la Magnifica comunita' di Fiemme e per
                    le Regole di Spinale e Manez
    1.  La  presente  legge,  con l'esclusione di quanto disposto dai
capi  III  e  IV  e  fermo restando quanto previsto dall'Art. 11, non
trova applicazione per i beni gravati di uso civico appartenenti alla
Magnifica comunita' di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.