Art. 4. Forme di amministrazione dei beni 1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste dal presente articolo. 2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; nel comune ove siano costituite, ai sensi dell'Art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), come modificato dall'Art. 65 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le circoscrizioni di decentramento, il comune puo' affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. In entrambi i casi i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune. 3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede un comitato eletto dall'assemblea degli utenti oppure, previo affidamento da parte dell'assemblea stessa, il comune, che puo' deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. Previa deliberazione da parte delle rispettive assemblee degli utenti, due o piu' frazioni appartenenti allo stesso comune possono provvedere all'amministrazione unitaria dei beni frazionali mediante l'approvazione di un unico statuto e l'elezione di un unico comitato. In tal caso lo statuto disciplina anche le modalita' per lo scioglimento dell'amministrazione unitaria. 4. Spetta al consiglio comunale l'adozione degli atti inerenti la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico relativamente ai beni amministrati dal comune ai sensi dei commi 2 e 3 nonche' la competenza a deliberare l'estinzione del vincolo di uso civico relativa ai beni amministrati dall'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC). Con il regolamento previsto dall'Art. 2, comma 2, il comune individua gli organi competenti ad adottare gli altri atti relativi alla gestione dei beni di uso civico da esso amministrati; fino a quando il regolamento non disponga diversamente i predetti atti sono adottati dagli organi competenti secondo l'ordinamento dei comuni. 5. Relativamente ai beni frazionali di uso civico e' confermata la forma di amministrazione in atto alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che un numero di componenti l'assemblea degli utenti, che rappresenti almeno un quarto della popolazione residente nella frazione, richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata secondo quanto disposto dall'Art. 5.