Art. 4.
                  Forme di amministrazione dei beni
    1.  I  beni  di uso civico sono amministrati nelle forme previste
dal presente articolo.
    2.  All'amministrazione  dei beni comunali di uso civico provvede
il  comune;  nel  comune  ove siano costituite, ai sensi dell'Art. 20
della  legge  regionale  4 gennaio  1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei
comuni  della Regione Trentino-Alto Adige), come modificato dall'Art.
65 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le circoscrizioni di
decentramento,  il  comune  puo'  affidare l'amministrazione dei beni
alla  circoscrizione  nel cui ambito territoriale ricadono i beni. In
entrambi  i  casi  i  proventi  dei  beni  di  uso  civico  e la loro
destinazione  devono essere posti in evidenza in apposito allegato al
bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.
    3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede
un   comitato  eletto  dall'assemblea  degli  utenti  oppure,  previo
affidamento  da  parte  dell'assemblea  stessa,  il  comune, che puo'
deputare,  ove  essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito
territoriale  ricadono  i  beni.  Previa deliberazione da parte delle
rispettive  assemblee  degli utenti, due o piu' frazioni appartenenti
allo  stesso  comune  possono provvedere all'amministrazione unitaria
dei  beni  frazionali  mediante  l'approvazione di un unico statuto e
l'elezione  di  un  unico comitato. In tal caso lo statuto disciplina
anche le modalita' per lo scioglimento dell'amministrazione unitaria.
    4. Spetta al consiglio comunale l'adozione degli atti inerenti la
sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico relativamente ai
beni  amministrati  dal  comune  ai  sensi dei commi 2 e 3 nonche' la
competenza  a  deliberare  l'estinzione  del  vincolo  di  uso civico
relativa  ai beni amministrati dall'amministrazione separata dei beni
frazionali   di  uso  civico  (ASUC).  Con  il  regolamento  previsto
dall'Art.  2,  comma  2, il comune individua gli organi competenti ad
adottare gli altri atti relativi alla gestione dei beni di uso civico
da  esso  amministrati;  fino  a  quando  il regolamento non disponga
diversamente  i  predetti  atti sono adottati dagli organi competenti
secondo l'ordinamento dei comuni.
    5.  Relativamente  ai beni frazionali di uso civico e' confermata
la forma di amministrazione in atto alla data di entrata in vigore di
questa  legge,  salvo  che  un numero di componenti l'assemblea degli
utenti,  che rappresenti almeno un quarto della popolazione residente
nella frazione, richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di
amministrazione  e  la  stessa  sia approvata secondo quanto disposto
dall'Art. 5.