Art. 5. Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico 1. Nel caso previsto dall'Art. 4, comma 5, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico e' scelta dall'assemblea degli utenti mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di ritardo od omissione la giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni. 2. La richiesta oggetto della consultazione e' approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei componenti l'assemblea degli utenti e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello della consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. 4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione del-l'ASUC, l'assemblea degli utenti, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, e' chiamata ad eleggere un comitato provvisorio di tre membri. Tale organo ha il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sino all'insediamento dei nuovi organi, alla predisposizione dello schema di statuto nonche', dopo l'entrata in vigore dello statuto secondo quanto previsto dall'Art. 6, all'indizione dell'elezione del comitato nel termine previsto dal regolamento di esecuzione. L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello della consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento di cui all'Art. 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.