Art. 5.
Scelta  della  forma  di  amministrazione  dei beni frazionali di uso
                               civico
    1.   Nel  caso  previsto  dall'Art.  4,  comma  5,  la  forma  di
amministrazione   dei   beni  frazionali  di  uso  civico  e'  scelta
dall'assemblea  degli utenti mediante apposita consultazione, indetta
dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di ritardo
od  omissione  la  giunta  provinciale  esercita i poteri sostitutivi
previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.
    2.  La  richiesta  oggetto  della  consultazione  e' approvata se
partecipa  alla  votazione  la maggioranza dei componenti l'assemblea
degli  utenti  e  se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
    3.  Nel  caso  in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento
dell'amministrazione  dei  beni  frazionali di uso civico al comune e
sia   approvata   ai   sensi   del   comma   2,  il  comune  provvede
all'amministrazione  dei  beni  di  uso  civico a decorrere dal primo
giorno  dell'anno  successivo a quello della consultazione e subentra
all'amministrazione  separata in tutti i rapporti attivi e passivi in
essere.
    4.  Nel  caso  in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione
del-l'ASUC,  l'assemblea degli utenti, contestualmente alla scelta di
tale  forma  di  amministrazione, e' chiamata ad eleggere un comitato
provvisorio  di  tre  membri. Tale organo ha il compito di provvedere
all'amministrazione  dei beni sino all'insediamento dei nuovi organi,
alla  predisposizione dello schema di statuto nonche', dopo l'entrata
in   vigore  dello  statuto  secondo  quanto  previsto  dall'Art.  6,
all'indizione  dell'elezione  del  comitato  nel termine previsto dal
regolamento  di  esecuzione.  L'ASUC provvede all'amministrazione dei
beni  di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo
a  quello  della  consultazione,  subentrando  al  comune  in tutti i
rapporti attivi e passivi in essere.
    5.  Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte
dei  nuovi  organi di amministrazione del regolamento di cui all'Art.
2,  comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento
vigente.