Art. 6. Statuto per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico 1. L'ASUC e' dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. 2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ASUC sono disciplinati dallo statuto. Esso, nel rispetto delle norme fissate da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione, determina in particolare: a) la composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi; b) l'organizzazione amministrativa dell'ASUC; c) l'ordinamento contabile; d) le modalita' di nomina e le attribuzioni del revisore dei conti; e) le indennita' di carica dei componenti gli organi; f) le modalita' di gestione economica dei beni mediante accordi o convenzioni. 3. Lo schema di statuto predisposto dal comitato in carica e' sottoposto al preventivo parere della giunta provinciale nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge. 4. Entro trenta giorni dall'avvenuta esecutivita' della deliberazione di adozione dello schema di statuto, il presidente del comitato o in mancanza il sindaco indice la consultazione dell'assemblea degli utenti per l'approvazione dello statuto, da tenersi entro novanta giorni dalla data del provvedimento di indizione. Lo statuto si considera approvato se abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti e abbia partecipato alla consultazione almeno un terzo dei componenti l'assemblea degli utenti. Nel caso in cui lo statuto non sia approvato il presidente del comitato o in mancanza il sindaco, entro i successivi trenta giorni, indice una nuova consultazione e sino all'approvazione dello statuto si osservano le disposizioni a tal fine previste dal regolamento di esecuzione di questa legge. 5. In caso di esito favorevole della consultazione, lo statuto e' pubblicato all'albo pretorio della frazione per trenta giorni, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed e' trasmesso alla giunta provinciale.