Art. 7.
                          Organi dell'ASUC
    1. Sono organi dell'ASUC l'assemblea degli utenti, il comitato ed
il suo presidente.
    2.  L'assemblea  degli utenti e' costituita da tutti i componenti
maggiorenni  del  nucleo familiare di cui all'Art. 2, comma 1, aventi
cittadinanza italiana.
    3.  L'assemblea  degli utenti elegge nel proprio seno il comitato
che  e' composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto,
non  inferiore  a  tre  ne'  superiore a sette. Il comitato rimane in
carica  cinque  anni  decorrenti dalla proclamazione degli eletti. Il
comitato  scaduto  rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione,
fino  all'insediamento del nuovo. Esso e' l'organo di amministrazione
dell'ASUC  ed  esercita  i  poteri  e  le facolta' di amministrazione
specificati dallo statuto, salvo quelli riservati al presidente dallo
statuto medesimo.
    4.  Ai  componenti del comitato spetta un gettone di presenza per
ogni  seduta  del  comitato,  determinato  dallo  statuto  in  misura
comunque non superiore a quella prevista per i consiglieri del comune
di appartenenza dell'ASUC.
    5.  Il presidente e' eletto dal comitato nel suo seno. Egli ha la
rappresentanza  legale  dell'ASUC nei confronti dei terzi. Lo statuto
puo'  prevedere  l'attribuzione  al  presidente  di  un'indennita' di
carica  onnicomprensiva  in  misura  non  superiore  al  40 per cento
dell'indennita' di carica del sindaco.
    6.  Ai  componenti del comitato ed al presidente si applicano, in
quanto compatibili, le cause di ineleggibiita', di incompatibilita' e
conseguenti   procedimenti   disciplinati   dalla  vigente  normativa
regionale  concernente  l'elezione  dei  consiglieri  comunali  e del
sindaco,  intendendosi  sostituiti  ai  corrispondenti  organi quelli
dell'ASUC.
    7.  La  carica  di  componente  del  comitato  e di presidente e'
incompatibile  con  la carica di assessore e di sindaco del comune di
appartenenza.
    8.  Per  la  revisione economico-finanziaria dell'amministrazione
l'ASUC  si avvale, sulla base di apposita convenzione, del collegio o
del  revisore  dei  conti  del  comune  di  appartenenza. Ove non sia
possibile avvalersi del collegio o del revisore dei conti del comune,
il  comitato  nomina un revisore tra coloro che siano in possesso dei
requisiti per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili. La carica
di  revisore  dei conti e' incompatibile con quella di amministratore
di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza.