Art. 7. Organi dell'ASUC 1. Sono organi dell'ASUC l'assemblea degli utenti, il comitato ed il suo presidente. 2. L'assemblea degli utenti e' costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'Art. 2, comma 1, aventi cittadinanza italiana. 3. L'assemblea degli utenti elegge nel proprio seno il comitato che e' composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non inferiore a tre ne' superiore a sette. Il comitato rimane in carica cinque anni decorrenti dalla proclamazione degli eletti. Il comitato scaduto rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo. Esso e' l'organo di amministrazione dell'ASUC ed esercita i poteri e le facolta' di amministrazione specificati dallo statuto, salvo quelli riservati al presidente dallo statuto medesimo. 4. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ogni seduta del comitato, determinato dallo statuto in misura comunque non superiore a quella prevista per i consiglieri del comune di appartenenza dell'ASUC. 5. Il presidente e' eletto dal comitato nel suo seno. Egli ha la rappresentanza legale dell'ASUC nei confronti dei terzi. Lo statuto puo' prevedere l'attribuzione al presidente di un'indennita' di carica onnicomprensiva in misura non superiore al 40 per cento dell'indennita' di carica del sindaco. 6. Ai componenti del comitato ed al presidente si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibiita', di incompatibilita' e conseguenti procedimenti disciplinati dalla vigente normativa regionale concernente l'elezione dei consiglieri comunali e del sindaco, intendendosi sostituiti ai corrispondenti organi quelli dell'ASUC. 7. La carica di componente del comitato e di presidente e' incompatibile con la carica di assessore e di sindaco del comune di appartenenza. 8. Per la revisione economico-finanziaria dell'amministrazione l'ASUC si avvale, sulla base di apposita convenzione, del collegio o del revisore dei conti del comune di appartenenza. Ove non sia possibile avvalersi del collegio o del revisore dei conti del comune, il comitato nomina un revisore tra coloro che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili. La carica di revisore dei conti e' incompatibile con quella di amministratore di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza.