Art. 9.
     Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico
    1.  Le  risorse  finanziarie  derivanti  dai  beni  di uso civico
comunali  o  frazionali  sono destinate alla manutenzione ordinaria e
straordinaria,  all'amministrazione  e  gestione del patrimonio d'uso
civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:
      a) all'incremento   del   patrimonio  di  uso  civico  mediante
l'acquisizione  di immobili che possano essere gravati dal vincolo di
uso civico;
      b) al  finanziamento  di  servizi  pubblici  e  di attivita' di
interesse   comunale  o  frazionale  o  di  interventi  compresi  nel
programma generale delle opere pubbliche del comune di appartenenza e
rivolti  al  diretto  beneficio  della generalita' degli abitanti del
comune   o   della   frazione  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento di esecuzione.