Art. 9. Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico 1. Le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate: a) all'incremento del patrimonio di uso civico mediante l'acquisizione di immobili che possano essere gravati dal vincolo di uso civico; b) al finanziamento di servizi pubblici e di attivita' di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune di appartenenza e rivolti al diretto beneficio della generalita' degli abitanti del comune o della frazione secondo le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione.