Art. 4.
                         C o n t r i b u t i
    1.  La  Regione  e'  autorizzata  a  concedere alla fondazione un
contributo  annuale  il  cui  importo  viene stabilito dalla legge di
bilancio.
    2  La  giunta  regionale,  nell'ambito della programmazione delle
iniziative  in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative
e  progetti  speciali,  puo' concedere alla fondazione contributi una
tantum,  il  cui  importo  viene  stabilito dalla legge di bilancio i
criteri  e  le  modalita' per l'erogazione di tali contributi vengono
stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento.
    3.  La  fondazione  e' tenuta a presentare alla Regione. entro il
31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione
artistica  ed  un programma d'attivita', corredato del relativo piano
finanziario.
    4  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dei  programmi della
fondazione, il contributo di cui al comma 1 viene erogato in un unica
soluzione.
    5.  La. fondazione e' tenuta a trasmettere alla Regione, entro il
30 maggio  dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione
illustrativa  che  attesti  la  realizzazione  del  programma svolto,
contenente   tutti  gli  elementi  utili  per  la  valutazione  delle
attivita' realizzate.