Art. 4. C o n t r i b u t i 1. La Regione e' autorizzata a concedere alla fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. 2 La giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, puo' concedere alla fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio i criteri e le modalita' per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento. 3. La fondazione e' tenuta a presentare alla Regione. entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione artistica ed un programma d'attivita', corredato del relativo piano finanziario. 4 Al fine di garantire la continuita' dei programmi della fondazione, il contributo di cui al comma 1 viene erogato in un unica soluzione. 5. La. fondazione e' tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attivita' realizzate.