Art. 7. Abrogazioni 1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati: a) nel titolo le parole "all'Associazione centro regionale della danza": b) il terzo alinea del comma 1 dell'art. 1. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino al riconoscimento della personalita' giuridica della "Fondazione nazionale della danza". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 31 maggio 2002 ERRANI