Art. 7.
                             Abrogazioni
    1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:
      a) nel  titolo  le  parole  "all'Associazione  centro regionale
della danza":
      b) il terzo alinea del comma 1 dell'art. 1.
    2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 continuano ad applicarsi
fino al riconoscimento della personalita' giuridica della "Fondazione
nazionale della danza".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 31 maggio 2002
                               ERRANI