Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo ed alla sua attribuzione ai destinatari di cui all'art. 3 e mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne l'onere relativo alle rate di ammortamento la cui copertura e' garantita utilizzando i fondi a tale scopo specifico accontonati nell'ambito del fondo speciale n. 13, allegato alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. 2. La giunta della Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50).