(Pubblicata  nel  II  suppl.  straord.  al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'Art. 4,
primo  comma,  n.  9),  dello statuto speciale, adottato con la legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel
rispetto  della costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario  e  dagli  obblighi  internazionali,  disciplina  con  la
presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi
nel territorio regionale.