(Pubblicata nel II suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'Art. 4, primo comma, n. 9), dello statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.