Art. 10
                       Sicurezza nei cantieri
    1.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento, di cui al decreto
legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni, e' sviluppato per
successivi   approfondimenti  secondo  le  fasi  della  progettazione
preliminare,  definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione
preliminare  e'  allegata  una  relazione  illustrativa contenente le
prime  indicazioni  tecniche  ed economiche per la successiva stesura
del  piano  di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva e'
corredata   di  un  computo  metrico  estimativo  degli  oneri  della
sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso d'asta. Nel piano sono indicati
tempi, modalita' e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e
la liquidazione dei relativi lavori.
    2.  Le  iniziative  e  le  segnalazioni  del  coordinatore  della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  sono  comunicate al
responsabile   unico   del   procedimento   per  i  provvedimenti  di
competenza,  che  devono  assicurare  la  prosecuzione dei lavori nel
rispetto delle condizioni di sicurezza.
    3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere con le
aziende   per   i   servizi   sanitari,  con  i  comitati  paritetici
territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese
mirate  alla  organizzazione  di  forme  di  controllo sistematico in
cantiere,  anche  mediante  l'utilizzo della banca dati degli appalti
pubblici, di cui all'Art. 38.
    4.  Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione
l'Art. 64.
    5.  L'amministrazione regionale, nell' ambito delle iniziative di
cui  all'Art. 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e
adotta  misure  per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di
sicurezza  presso  gli  operatori  del settore. A tal fine predispone
specifici piani annuali di attivita'.