Art. 12. Organizzatore generale 1. I soggetti di cui all'Art. 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuita' e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalita' possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale. 2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e puo' avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonche' l'attivita' di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori. 3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalita' richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attivita' che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.