Art. 12.
                       Organizzatore generale
    1.   I   soggetti   di  cui  all'Art.  3  che  sono  tenuti  alla
realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuita' e
non  dispongono  al  loro  interno  delle necessarie professionalita'
possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della
stazione appaltante a un organizzatore generale.
    2.  L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia
di  appalti  pubblici di servizi e puo' avere a oggetto il compimento
degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure
dalla  fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e
collaudo dei lavori, nonche' l'attivita' di progettazione, o parte di
essa, e la direzione dei lavori.
    3.   L'organizzatore  generale  deve  essere  in  possesso  delle
professionalita' richieste dalla stazione appaltante, con riferimento
alle  attivita'  che  sono  affidate  all'esterno, e deve prestare le
garanzie   previste   dalle   vigenti   leggi  con  riferimento  alle
prestazioni affidate.