Art. 13 Qualificazione
    1.  I  soggetti  esecutori  a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono  essere  qualificati  ai  sensi della normativa statale. Per i
requisiti  di  carattere  generale  dei  soggetti esecutori di lavori
pubblici  e  per  le  cause  di  esclusione dalla partecipazione alle
procedure  di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonche' per
i  benefici  a  favore delle imprese in possesso di certificazione di
sistemi  di  qualita',  ovvero  di loro elementi significativi, trova
altresi' applicazione la normativa statale vigente in materia.
    2.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a far parte di
associazioni  di  stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione
azionaria  a  societa' organismi di attestazione, nei limiti e con le
modalita' previste in materia di qualificazione.