Art. 13 Qualificazione 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonche' per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualita', ovvero di loro elementi significativi, trova altresi' applicazione la normativa statale vigente in materia. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a societa' organismi di attestazione, nei limiti e con le modalita' previste in materia di qualificazione.