Art. 16 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici
    1.  I  lavori  pubblici di cui alla presente legge possono essere
realizzati   esclusivamente   mediante  contratti  di  appalto  o  di
concessione  di  lavori ptibblici, salvo quanto previsto per i lavori
in economia.
    2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge  sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra
un imprenditore e un soggetto di cui all'Art. 3, aventi per oggetto:
      a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
      b) la  progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di
cui   all'Art.   9,   comma 1,  lettere d),  e),  f)  e  g),  nonche'
l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
      1)   lavori  la  cui  componente  impiantistica  o  tecnologica
presenti  particolari  complessita'  in relazione alla tipologia e al
valore dell'opera;
      2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
    3.  L'affidamento  dei  contratti avviene sulla base del progetto
esecutivo  fatte  salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'Art. 18.
    4.  Le  concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in
forma   scritta   tra   un   imprenditore   e   una   amministrazione
aggiudicatrice,  aventi  a  oggetto  la  progettazione definitiva, la
progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori pubblici, o di
pubblica  utilita', e di lavori a essi strutturalmente e direttamente
collegati,  nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti
i  lavori  realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe  amministrati,  controllati  o  predeterminati,  il  soggetto
concedente    assicura    al    concessionario    il    perseguimento
dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della
connessa   gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di gara, che
comunque  non  puo'  superare il 50 per cento dell'importo totale dei
lavori.  Il  prezzo  puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in
un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili.
    5. La durata della concessione non puo' essere superiore a trenta
anni.   I  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che  determinano
l'equilibrio   economico-finanziario   degli   investimenti  e  della
connessa  gestione,  da  richiamare  nelle premesse del contratto, ne
costituiscono    parte    integrante.    Le    variazioni   apportate
dall'amministrazione  aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni
di  base,  nonche' norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi  meccanismi  tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle
attivita'   previste   nella  concessione,  qualora  determinino  una
modifica  dell'equilibrio  del  piano,  comportano  la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni
di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario
puo'  recedere  dalla  concessione.  Nel  caso  in  cui le variazioni
apportate  o  le  nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario,  la  revisione  del  piano  deve  essere effettuata a
vantaggio  del  concedente.  Il  contratto  deve  contenere  il piano
economico-finanziario   di   copertura   degli  investimenti  e  deve
prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo  al  netto  degli
ammortamenti'    annuali,    nonche'   l'eventuale   valore   residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
    6.  Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento
della  finanza  di  progetto  di cui al capo II della legge regionale
6 luglio  1999,  n. 20, e successive modificazioni, la concessione e'
regolamentata dall'Art. 4 della medesima legge regionale n. 20/1999.
    7.  I  contratti  di  appalto  di  cui  alla  presente legge sono
stipulati  a  corpo,  ovvero  a  corpo  e  a  misura;  in ogni caso i
contratti  di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a
corpo.
    8.  E  in facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a misura i
contratti  di  appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e scavi
archeologici.
    9.  L'esecuzione  da  parte  dell'impresa  avviene  in  ogni caso
soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha approvato il progetto
esecutivo.  L'esecuzione  dei  lavori  puo' prescindere dall'avvenuta
redazione  e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di
lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
    10.  In  sostituzione  totale  o  parziale  delle somme di denaro
costituenti  il  corrispettivo  dell'appalto,  il  bando di gara puo'
prevedere  il trasferimento all' appaltatore della proprieta' di beni
immobili   appartenenti   all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'
indicati  nel  programma ai sensi dell'Art. 7, comma 5, in quanto non
assolvono  piu'  a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che
detto  trasferimento  avviene  non appena approvato il certificato di
collaudo  dei  lavori,  il  bando  di  gara puo' prevedere un momento
antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
    11.  La  gara  avviene  tramite offerte che possono riguardare la
sola  acquisizione  dei  beni,  la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente  l'esecuzione  dei  lavori  e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione  avviene  in favore della migliore offerta congiunta
relativa  alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni
ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate relative,
rispettivamente,  alla  acquisizione  dei  beni e alla esecuzione dei
lavori,  qualora  la  loro  combinazione risulti piu' conveniente per
l'amministrazione  aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore
offerta  congiunta.  La  gara  si  intende  deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui
all'Art. 4 disciplina compiutamente le relative procedure.