Art. 17.
        Criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice
    1. L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata:
      a) con  il  criterio  del prezzo piu' basso, inferiore a quello
posto  a  base  di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
      b) con    il    criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa.
    2.  L'aggiudicazione  degli  appalti  mediante  appalto-concorso,
nonche'  l'affidamento  di  concessioni mediante procedura ristretta,
avvengono   con   il   criterio   dell'offerta   economicamente  piu'
vantaggiosa.
    3.  Il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa
considera  i  seguenti  elementi  variabili in relazione all'opera da
realizzare e al sistema di affidamento:
      1) corrispettivo e sua corresponsione;
      2) qualita' e pregio tecnico dell'opera progettata;
      3) caratteristiche estetiche e funzionali;
      4) caratteristiche ambientali;
      5) costo di utilizzazione e rendimento;
      6) tempo di esecuzione dei lavori;
      7) economicita';
      8)   durata,  modalita'  di  gestione,  livello  e  criteri  di
aggiornamento  delle  tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di
concessione;
      9) eventuali priorita' di cui all'Art. 24;
      10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare.
    4.  Il  bando  o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza
degli elementi di cui al comma 3.
    5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai
sensi  del  comma 2,  la  valutazione  e'  affidata a una commissione
giudicatrice.
    6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a
effettuare  la  scelta  dell'aggiudicatario  o affidatario dei lavori
oggetto  della  procedura,  e'  composta  da  un  numero  dispari  di
componenti  non  superiore  a cinque, esperti nella specifica materia
cui  si  riferiscono  i  lavori.  La  commissione e' presieduta da un
dirigente    dell'amministrazione    aggiudicatrice    o    dell'ente
aggiudicatore.  I  commissari  non  debbono  aver  svolto ne' possono
svolgere  alcuna  altra  funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente  ai  lavori  oggetto della procedura, e non possono far
parte  di  organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
rispetto  ai  lavori  medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati   commissari   relativamente   ad   appalti   o  concessioni
aggiudicati  dalle  amministrazioni  presso  le  quali hanno prestato
servizio.  Non  possono  essere  nominati  commissari  coloro i quali
ricoprano  cariche  di  pubblico  amministratore in enti del medesimo
territorio  provinciale  ove  e' affidato l'appalto o la concessione.
Sono  esclusi  da  successivi  incarichi  coloro  che, in qualita' di
membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o
colpa  grave  accertata  in sede giurisdizionale, all'approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
    7.   I   commissari  sono  scelti  secondo  le  disposizioni  del
regolamento   di   cui  all'Art.  4,  nel  rispetto  dei  criteri  di
imparzialita' e competenza, in armonia con la normativa vigente.
    8.  La  nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono  avvenire  dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti
per la presentazione delle offerte.
    9.  Le  spese  relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico    del    progetto    tra    le    somme   a   disposizione
dell'amministrazione.