Art. 18 Procedure di scelta del contraente 1. Le procedure di scelta del contraente sono: a) la procedura aperta; b) la procedura ristretta; c) la procedura ristretta semplificata; d) l' appalto-concorso; e) la procedura negoziata. 2. La procedura aperta e' la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione puo' presentare un'offerta; la procedura ristretta e' la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un' offerta; la procedura ristretta semplificata e' la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un' offerta; l'appalto-concorso e' la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo, con facolta' per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto; la procedura negoziata e' la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni del contratto. 3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.