Art. 18
                 Procedure di scelta del contraente
    1. Le procedure di scelta del contraente sono:
      a) la procedura aperta;
      b) la procedura ristretta;
      c) la procedura ristretta semplificata;
      d) l' appalto-concorso;
      e) la procedura negoziata.
    2.  La  procedura aperta e' la procedura in cui ogni imprenditore
in   possesso   dei   requisiti  di  qualificazione  puo'  presentare
un'offerta;  la  procedura  ristretta e' la procedura in cui soltanto
gli  imprenditori  che  ne  abbiano fatto richiesta e che siano stati
invitati  dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'
offerta;  la  procedura ristretta semplificata e' la procedura in cui
soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici  possono presentare un' offerta; l'appalto-concorso e'
la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo
dei  lavori  e  indicano  le  condizioni  alle  quali sono disposti a
eseguirlo,  con  facolta'  per  le  amministrazioni aggiudicatrici di
negoziare  le  condizioni del contratto; la procedura negoziata e' la
procedura  in  cui  le  amministrazioni aggiudicatrici consultano gli
imprenditori  di propria scelta e negoziano con uno o piu' di essi le
condizioni del contratto.
    3.   L'affidamento   di   appalti  mediante  appalto-concorso  e'
consentito  ai  soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione,
previo  parere  del  dirigente  della  struttura regionale competente
nella  materia  dei  lavori  pubblici,  per  speciali lavori o per la
realizzazione  di opere complesse o a elevata componente tecnologica,
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o
la  scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della
gara  e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di
un   capitolato   prestazionale   corredato   dell'indicazione  delle
prescrizioni,  delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.