Art. 2.
            Ambito oggettivo di applicazione della legge
    1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi
nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei
finanziamenti.
    2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative  alle opere di
competenza  esclusiva  direttamente  realizzate  dallo Stato, nonche'
quelle  contenute  nelle  leggi  regionali  di  intervento nelle zone
terremotate.