Art. 21 Procedura ristretta semplificata 1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non puo' essere superiore a euro 1.500.000,00. 2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza. 3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, qualificati per i lavori oggetto dell'appalto, salvaguardando criteri di rotazione. Per gli affidamenti inferiori a euro 200.000,00 devono essere indicate almeno tre ditte qualificate. 4. Qualora la gara di cui al comma 3 sia andata deserta, l'amministrazione aggiudicatrice puo' procedere a trattativa diretta anche con una sola ditta.