Art. 21
                  Procedura ristretta semplificata
    1.  Nell'affidamento  mediante  procedura  ristretta semplificata
l'importo  dei  lavori  messi  in  gara  non  puo' essere superiore a
euro 1.500.000,00.
    2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  disciplina  lo svolgimento
della  gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi
della trasparenza e concorrenza.
    3.  L'affidamento  degli  appalti  avviene a seguito di gara alla
quale  sono  invitati  almeno  dieci  concorrenti,  qualificati per i
lavori oggetto dell'appalto, salvaguardando criteri di rotazione. Per
gli  affidamenti  inferiori  a euro 200.000,00 devono essere indicate
almeno tre ditte qualificate.
    4.  Qualora  la  gara  di  cui  al  comma 3  sia  andata deserta,
l'amministrazione  aggiudicatrice puo' procedere a trattativa diretta
anche con una sola ditta.