Art. 22 Procedura negoziata 1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dall'Art. 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e con l'osservanza delle modalita' previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. 2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni: a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'Art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale; c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. 4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.