Art. 22
                         Procedura negoziata
    1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di
lavori  pubblici  mediante  procedura  negoziata  nei  casi  previsti
dall'Art. 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993,  e  con  l'osservanza  delle  modalita' previste dalla medesima
direttiva,  nel  caso  di  appalti  di  importo pari o superiore alla
soglia comunitaria.
    2.   Nel  caso  di  appalti  di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  le  amministrazioni  aggiudicatrici affidano lavori con
procedura  negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili
alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure
aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:
      a) qualora  ricorrano  le circostanze previste dall'Art. 41 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
      b) nel  caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti
generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere
similari   affidate   all'impresa   titolare  del  primo  appalto,  a
condizione  che  tali lavori siano conformi al progetto generale, che
il  lotto  precedente  sia  stato  aggiudicato con procedure aperte o
ristrette,  che  negli  atti  di  gara  del  primo  appalto sia stato
esplicitamente  previsto  l'eventuale  ricorso a tale procedura e sia
stato  considerato  anche  l'importo  del  lotto  successivo  ai fini
dell'applicazione  della  normativa  comunitaria;  il  ricorso a tale
procedura  e'  limitato  al  triennio successivo alla ultimazione dei
lavori dell'appalto iniziale;
      c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di
beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    3.  Gli  affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono
motivati  e  comunicati  alla sezione regionale dell'osservatorio dei
lavori  pubblici  dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
    4.  Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato
affidato  mediante  procedura  negoziata, allo stesso appaltatore non
puo'  essere  assegnato  con  tale  procedura  altro  lotto  in tempi
successivi se appartenente alla medesima opera.