Art. 23.
                         Lavori in economia
    1.  I  lavori  in  economia  sono  ammessi  fino  all'importo  di
euro 200.000,00.
    2. I lavori in economia si possono eseguire:
      a) in amministrazione diretta;
      b) per cottimo.
    3.  I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del
personale  della  amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del
procedimento  acquista  i  materiali e noleggia i mezzi eventualmente
necessari per la realizzazione dell'opera.
    4.   Il   cottimo   e'  una  procedura  negoziata,  adottata  per
l'affidamento  dei  lavori  di  particolari tipologie, individuate da
ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
    5.  Con  il  regolamento  di  cui  all'Art.  4  sono  definite le
tipologie  dei  lavori  da  eseguirsi  in  economia  e  le  forme  di
contabilita' semplificata dei lavori.