Art. 25 Offerte anomale 1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 30, paragrafo 4, della direttiva n. 93/37/CEE. 2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'Art. 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale. 3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all' esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata. 4. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.