Art. 25
                           Offerte anomale
    1.  Negli  appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore
alla  soglia  comunitaria  per  le  offerte che appaiano anormalmente
basse  rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni
di cui all'Art. 30, paragrafo 4, della direttiva n. 93/37/CEE.
    2.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli appalti di lavori
pubblici  di  importo  inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai
sensi  degli  articoli  19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'Art.
17,  comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione
automatica delle offerte anomale.
    3.   Ai  fini  della  determinazione  della  soglia  di  anomalia
l'amministrazione  aggiudicatrice  procede  al  calcolo  della  media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa
esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso.  L'amministrazione  procede  all'  esclusione  delle offerte
ammesse  i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia
come sopra determinata.
    4.  La  procedura  di  esclusione  automatica non e' esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.