Art. 27.
                      Varianti in corso d'opera
    1.  Le  varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti
il  progettista  e  il  direttore  dei lavori, esclusivamente qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
      a) per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute  disposizioni
legislative e regolamentari;
      b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili o per l'intervenuta
possibilita'  di  utilizzare  materiali,  componenti e tecnologie non
esistenti  al  momento  della  progettazione che possono determinare,
senza  aumento  di  costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera  o  di  sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
      c) per  la presenza di eventi inerenti la natura e specificita'
dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
      d) nei  casi previsti dall'Art. 1664, secondo comma, del codice
civile;
      e) per  il  manifestarsi  di errori o di omissioni del progetto
esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera  ovvero  la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile
del   procedimento   ne  da'  comunicazione  alla  sezione  regionale
dell'osservatorio  dei lavori pubblici e segnala altresi' l'esito del
procedimento.
    2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i  danni  subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o
di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).
    3.     Sono    inoltre    ammesse,    nell'esclusivo    interesse
dell'amministrazione,  le  varianti,  in  aumento  o  in diminuzione,
finalizzate  al  miglioramento  dell'opera  e alla sua funzionalita',
sempreche'  non  comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive  esigenze.  L'importo in aumento relativo alle varianti non
puo'   superare   per   i   lavori   di  recupero,  ristrutturazione,
manutenzione  e restauro il 20 per cento e per tutti gli altri lavori
il  10  per  cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
    4.  Ove  le  varianti  di cui al comma 1, lettera e), eccedano il
quinto   dell'importo   originario   del   contratto,   il   soggetto
aggiudicatore  procede  alla  risoluzione  del contratto e indice una
nuova gara alla quale e' invitato l' aggiudicatario iniziale.
    5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 da' luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei  lavori  non  eseguiti,  nella  misura massima dei quattro quinti
dell'importo del contratto.
    6.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano  errore  o
omissione  di  progettazione  l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto,  la  mancata o erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante  per  la  progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali  ed  economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la  violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
    7.  Non  sono  considerati  varianti  gli interventi disposti dal
direttore  dei  lavori  per  risolvere  aspetti di dettaglio, che non
comportino  un  aumento  dell'importo  del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera.
    8.   A   eccezione   dei   contratti   affidati   a   seguito  di
appalto-concorso,   l'impresa  appaltatrice,  durante  il  corso  dei
lavori,  puo'  proporre  al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative   di  sua  esclusiva  ideazione  e  che  comportino  una
diminuzione  dell'importo  originario  dei  lavori.  Possono  formare
oggetto  di  proposta  le  modifiche dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole componenti
del  progetto,  che  non  comportano  una riduzione delle prestazioni
qualitative  e  quantitative  stabilite  nel  progetto  stesso  e che
mantengono  inalterati  il  tempo  di  esecuzione  dei  lavori  e  le
condizioni  di  sicurezza dei lavoratori. La idoneita' delle proposte
e'   dimostrata   attraverso   specifiche   tecniche  di  valutazione
comprendenti  anche  gli elementi di carattere economico. Le proposte
dell'appaltatore  devono  essere predisposte e presentate in forma di
perizia  tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento
nell'esecuzione  dei  lavori.  Le  economie risultanti dalla proposta
migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione
appaltante e l'appaltatore.