Art. 3.
            Ambito soggettivo di applicazione della legge
    1.  La  presente  legge  si applica alle seguenti amministrazioni
aggiudicatrici e loro consorzi di diritto pubblico:
      a) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
      b) province;
      c) comuni, anche in forma associata;
      d) comunita' montane e collinare;
      e) aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere;
      f) organismi   di  diritto  pubblico,  dotati  di  personalita'
giuridica  e  istituiti  per  soddisfare  specificatamente bisogni di
interesse  generale,  non aventi carattere industriale o commerciale,
la  cui attivita' sia finanziata dai soggetti di cui alle lettere a),
b),  c)  e  d), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di
tali  soggetti  o il cui organismo di amministrazione, di direzione o
di  vigilanza  sia costituito, in misura non inferiore alla meta', da
componenti designati dai medesimi soggetti.
    2.  La  presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7 e 11, si
applica agli enti pubblici economici.
    3.  La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e
36,   si   applica   ai   concessionari   di  lavori  pubblici  delle
amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli
articoli  5,  7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di
infrastrutture  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  destinate  al
pubblico servizio.
    4.  La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28,
si  applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui
alla  direttiva  n.  93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che
coordina  le  procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia,  degli  enti  che  forniscono  servizi di trasporto, nonche'
degli  enti  che  operano  nel  settore  delle telecomunicazioni e al
decreto   legislativo   17 marzo   1995,   n.   158,   e   successive
modificazioni,  qualora  operino  in  virtu'  di  diritti  speciali o
esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi
soggetti   non  si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di
attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' e al
collaudo  dei  lavori.  Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
    5.  La  presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28,
35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:
      a) societa'    con    capitale   pubblico   partecipate   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici,  in misura anche non prevalente, che
abbiano  a  oggetto  della  propria attivita' la produzione di beni o
servizi  non  destinati  a  essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza;
      b) soggetti  privati  relativamente  a  lavori  in  materia  di
viabilita', opere d'arte in superficie e nel sottosuolo, opere d'arte
fluviali  e  marittime,  opere  di  idraulica, opere di miglioramento
fondiario,  nonche'  ai  lavori  civili relativi a ospedali, impianti
sportivi,  ricreativi  e  per  il tempo libero, edifici per il culto,
scolastici  e  universitari,  edifici  destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso
dalle  amministrazioni  aggiudicatrici, in conto interessi o in conto
capitale,  che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori;
      c) societa'  costituite  ai  sensi degli articoli 116 e 120 del
decreto   legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   e  successive
modificazioni,   relativamente   a  lavori  di  importo  superiore  a
un milione  di  euro,  per  la  cui  realizzazione  sia  previsto  un
contributo  pubblico  diretto  e  specifico,  in conto interessi o in
conto   capitale,   che,   attualizzato,   superi  il  50  per  cento
dell'importo dei lavori.