Art. 30
                  Garanzie e coperture assicurative
    1.  L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori  pubblici  e'  corredata  di  una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o
assicurativa  e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per
l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000,00 e'
altresi'  ammessa  la  cauzione  in  numerario anche mediante assegno
circolare  e  non e' richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione
copre   la   mancata   sottoscrizione   del   contratto   per   fatto
dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione  del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari
la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall' aggiudicazione.
    2.  L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria  del  10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  20  per cento la
garanzia  fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono  quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia  determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto   o   la   concessione   al  concorrente  che  segue  nella
graduatoria.  La  garanzia  copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento  e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
    3.  La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2
deve   prevedere   espressamente   la  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva  escussione  del debitore principale e la sua operativita'
entro  quindici  giorni  a  semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.  La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa
alla   cauzione   provvisoria   dovra'  avere  validita'  per  almeno
centottanta   giorni   dalla   data   fissata  per  la  presentazione
dell'offerta.
    4.  L'esecutore  dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una
polizza   assicurativa   che   tenga   indenni   le   amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti
i  rischi  di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti  da  errori  di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni  di  terzi  o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia  di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei  lavori  sino  alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
    5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello
determinato dal regolamento di cui all'Art. 4, l'esecutore e' inoltre
obbligato  a  stipulare,  con  decorrenza dalla data di emissione del
certificato   di   collaudo  provvisorio,  una  polizza  indennitaria
decennale,  nonche'  una  polizza  per  responsabilita'  civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o  parziale  dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
    6.  Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva  devono  essere  muniti,  a  far data dall'approvazione del
progetto  e  con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di
responsabilita'  civile  professionale  per  i rischi derivanti dallo
svolgimento  delle  attivita'  di  propria  competenza,  per tutta la
durata  dei  lavori  e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo  provvisorio.  La  polizza del progettista o dei progettisti
deve   coprire,  oltre  alle  nuove  spese  di  progettazione,  anche
i maggiori   costi  che  l'amministrazione  deve  sopportare  per  le
varianti  di  cui all'Art. 27, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in  corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non
inferiore  al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il
limite  di  un  milione  di  euro,  per lavori di importo inferiore a
5 milioni  di  euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al
20  per  cento  dell'importo  dei lavori progettati, con il limite di
euro 2.500.000,00,  per  lavori  di  importo superiore a 5 milioni di
euro,  IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della  polizza  di  garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento  della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari,
di  cui  all'Art. 9, comma 9, lettera d), la garanzia puo' intendersi
prestata,    salvo   diversa   indicazione   del   responsabile   del
procedimento,  mediante  polizza  generale  di responsabilita' civile
professionale.
    7.  Prima  di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori,
le   stazioni  appaltanti  devono  verificare  la  rispondenza  degli
elaborati  progettuali ai documenti di cui all'Art. 8, commi 1 e 2, e
la loro conformita' alla normativa vigente. Tale verifica puo' essere
effettuata  dagli  uffici  tecnici delle predette stazioni appaltanti
oppure  da  organismi  di  controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000.
    8.  Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste
ai commi precedenti.