Art. 30 Garanzie e coperture assicurative 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000,00 e' altresi' ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non e' richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall' aggiudicazione. 2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra' avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. 4. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'Art. 4, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'Art. 27, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000,00, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'Art. 9, comma 9, lettera d), la garanzia puo' intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilita' civile professionale. 7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'Art. 8, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Tale verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.