Art. 31.
                         Piani di sicurezza
    1.  I  soggetti  tenuti  all'  osservanza  della disciplina sulla
sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima
sono individuati dalla normativa di settore.
    2.  Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara
e  non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni
delle   norme   sulla  sicurezza  da  parte  dell'appaltatore  o  del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono  causa  di  risoluzione  del contratto. Il direttore di
cantiere  e  il  coordinatore  della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno    nell'ambito    delle    proprie    competenze,   vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.