Art. 32. Clausole sociali 1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonche' le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono: a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo; b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarita' contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorita' competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarita' contributiva e retributiva alle autorita' competenti, ferma restando la possibilita' per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarita' dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima. 2. L'amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarita' contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarita' contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.