Art. 32.
                          Clausole sociali
    1.  Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul
rispetto  degli  obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese
esecutrici  di  opere  pubbliche  e di interesse pubblico, i bandi di
gara,  i  capitolati  speciali  d'appalto,  i contratti di appalto di
lavori  pubblici,  nonche'  le  convenzioni  di  concessione di opere
pubbliche nel territorio regionale prevedono:
      a) l'obbligo  di  applicare  o  far applicare integralmente nei
confronti  di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto,  anche  se  assunti  fuori dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia,  le  condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
Regione  durante  il  periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di
Gorizia,  Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento
contributivo;
      b) l'obbligo  dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di
quanto   previsto   dalla   lettera a)   da   parte  degli  eventuali
subappaltatori   nei   confronti   dei   propri  dipendenti,  per  le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
      c) la   clausola   in   base   alla   quale  il  pagamento  dei
corrispettivi  a  titolo  di  saldo  da  parte dell'ente appaltante o
concedente   per   le  prestazioni  oggetto  del  contratto  o  della
convenzione  sia  subordinato all'acquisizione della dichiarazione di
regolarita'  contributiva  e  retributiva, rilasciata dalle autorita'
competenti,   ivi  compresa  la  cassa  edile.  L'ente  appaltante  o
concedente  provvede  direttamente alla richiesta della dichiarazione
di  regolarita' contributiva e retributiva alle autorita' competenti,
ferma  restando la possibilita' per l'appaltatore o il concessionario
di  produrre  autonomamente  la dichiarazione medesima. Qualora dalla
dichiarazione   risultino  irregolarita'  dell'impresa  appaltante  o
concessionaria,  l'ente appaltante o concedente provvede direttamente
al  pagamento  delle  somme  dovute  rivalendosi sugli importi ancora
spettanti all'impresa medesima.
    2.  L'amministrazione  regionale  promuove  intese  con  gli enti
previdenziali,    assicurativi   e   le   casse   edili   finalizzate
all'introduzione di un documento unico sulla regolarita' contributiva
delle  imprese  esecutrici  di  lavori  pubblici.  Il documento unico
certifica  la  regolarita'  contributiva  in relazione al rapporto di
lavoro  e  agli  obblighi  previdenziali e assicurativi delle imprese
esecutrici.