Art. 34.
                    Capitolato generale d'appalto
    1.  Il capitolato generale d'appalto di cui all'Art. 26, comma 1,
lettera a), e' adottato con decreto del Presidente della Regione e si
applica  ai  lavori  affidati dai soggetti di cui all'Art. 3, commi 1
e 2.
    2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato ed entra in vigore
contestualmente al regolamento di cui all'art. 4. Fino all'entrata in
vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145.