Art. 35. Accordo bonario
    1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'Art. 3,
commi 3  e 4,  in  materia  di  appalti  e di concessioni, qualora, a
seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico  dell'opera  possa  variare in misura sostanziale e in ogni
caso  non  inferiore  al  10  per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile  del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata   del   direttore  dei  lavori,  nonche',  ove  costituito,
dell'organo   di   collaudo   e,   sentito   l'affidatario,   formula
all'amministrazione,   entro   novanta   giorni   dalla   apposizione
dell'ultima  delle  riserve  medesime,  proposta  motivata di accordo
bonario.
    2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui
al  comma  1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale
di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario.