Art. 36.
                   Definizione delle controversie
    1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese  quelle  conseguenti  al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dall'Art. 35, sono decise dall'autorita' giudiziaria
competente,  salva  la  decisione  di ambo le parti di ricorrere a un
collegio arbitrale.
    2.  Qualora  la  controversia sia affidata al collegio arbitrale,
questo  e'  costituito  presso  la  camera arbitrale istituita presso
l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.