Art. 37. Forme di pubblicita'
    1.  Le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni per
i  lavori  di  importo  pari o superiore alla soglia comunitaria sono
disciplinate  dalla  direttiva  n. 93/37/CEE e dalle norme statali di
recepimento.
    2.  Per  i  lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e
inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul
sito  informatico  della  Regione,  di  cui  all'Art.  5  della legge
regionale  11/1999,  e  per  estratto su due quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.
    3.  Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi
e  i  bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove
si  debbono  eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e
sul sito informatico della Regione.
    4.   Il  regolamento  di  cui  all'Art.  4  individua  contenuti,
modalita'  e  tempi  dell'attivazione  del  sistema informatico della
Regione.