Art. 37. Forme di pubblicita' 1. Le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva n. 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento. 2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, di cui all'Art. 5 della legge regionale 11/1999, e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale. 3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione. 4. Il regolamento di cui all'Art. 4 individua contenuti, modalita' e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.