Art. 39.
    Rapporti con l'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
    1.   L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a  svolgere,
d'intesa  con  l'autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici,
funzioni   istituzionali  dell'autorita'  medesima  relativamente  ai
lavori da realizzarsi in ambito regionale.
    2.  I  termini  fissati per gli adempimenti previsti dall'Art. 4,
comma 17,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, come modificato
dall'Art.  9, comma 14, della legge n. 415/1998, sono incrementati di
ulteriori quindici giorni.
    3.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'Art.  5  della legge
regionale  n.  11/1999,  in materia di raccolta e diffusione dei dati
relativi  agli  affidamenti  di  incarichi e di lavori pubblici sulla
base  di  procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per
l'omessa  comunicazione  di  cui all'Art. 4, comma 17, della legge n.
109/1994  puo'  essere  avviato  dopo  l'infruttuoso  esperimento  di
richiesta  di  trasmissione  del dato e non si considera omissione la
comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purche' intervenga
entro il termine assegnato.
    4.  Sono  esentati  dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui
all'Art.  4, comma 17, della legge n. 109/1994 le amministrazioni che
affidano  lavori  in  economia  e  lavori  di importo non superiore a
euro 150.000.