Art. 39. Rapporti con l'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a svolgere, d'intesa con l'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'autorita' medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale. 2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'Art. 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'Art. 9, comma 14, della legge n. 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni. 3. In relazione a quanto disposto dall'Art. 5 della legge regionale n. 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'Art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 puo' essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purche' intervenga entro il termine assegnato. 4. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'Art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 le amministrazioni che affidano lavori in economia e lavori di importo non superiore a euro 150.000.