Art. 4. Regolamento di attuazione 1. Il regolamento di attuazione della presente legge e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, in conformita' ai principi generali di cui all'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonche' in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri: a) libera concorrenza degli operatori; b) omogeneita' e trasparenza delle procedure; c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie, di spesa; d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi; e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti; f) separazione delle procedure e delle responsabilita' relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici; g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni; h) nomina del responsabile unico del procedimento. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie: a) organizzazione della stazione appaltante; b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche; c) procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici; d) attivita' di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici; e) forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' degli incarichi e degli affidamenti, nonche' degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici; O attivita' di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori; g) modalita' di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie; h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalita' di accertamento della regolarita' contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. 3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.