Art. 4.
                      Regolamento di attuazione
    1.  Il  regolamento di attuazione della presente legge e' emanato
entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della medesima, previo
parere   vincolante   della  competente  commissione  consiliare,  in
conformita'  ai  principi  generali  di  cui  all'Art.  1 della legge
regionale  20 marzo  2000,  n.  7, nonche' in conformita' ai seguenti
ulteriori principi e criteri:
      a) libera concorrenza degli operatori;
      b) omogeneita' e trasparenza delle procedure;
      c) semplificazione,    accorpamento   e   accelerazione   delle
procedure valutative, autorizzatorie, di spesa;
      d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi
e dei costi;
      e) collaborazione  tra la Regione, le amministrazioni pubbliche
e le altre stazioni appaltanti;
      f) separazione delle procedure e delle responsabilita' relative
a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
      g) preferenza  per  la  redazione  dei  progetti da parte degli
uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
      h) nomina del responsabile unico del procedimento.
    2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono emanate le norme di
attuazione  della  presente  legge e sono disciplinati i procedimenti
amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
      a) organizzazione della stazione appaltante;
      b) programmazione,   progettazione,   direzione   dei   lavori,
collaudo,   supporto   tecnico-amministrativo   e  annesse  normative
tecniche;
      c) procedure  di  affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici;
      d) attivita'   di   valutazione   tecnica   e   autorizzatorie,
finalizzate  o  comunque  connesse  con  la  realizzazione  di lavori
pubblici;
      e) forme  di  pubblicita',  di informazione e di conoscibilita'
degli   incarichi   e   degli   affidamenti,   nonche'   degli   atti
procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
    O   attivita'   di   supporto   a  favore  delle  amministrazioni
aggiudicatrici  in  relazione alla progettazione e alla direzione dei
lavori;
      g) modalita'    di    affidamento    dei    servizi   attinenti
all'ingegneria  e  all'architettura  non  disciplinati dalle norme di
recepimento delle direttive comunitarie;
      h) attuazione  delle  norme  sulla  sicurezza  nei  cantieri  e
modalita'   di  accertamento  della  regolarita'  contributiva  delle
imprese esecutrici di lavori pubblici.
    3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di
entrata  in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con  esso  incompatibili,  espressamente
indicate nel regolamento medesimo.