Art. 40. Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici
    1.  L'amministrazione  regionale  promuove  la  realizzazione  di
lavori  pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti
iniziative:
      a) convocazione   della   commissione   regionale   dei  lavori
pubblici;
      b) assistenza   e   supporto  nelle  procedure  di  affidamento
mediante le unita' specializzate di cui all'Art. 44;
      c) accesso  ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico
regionale  per  il  miglioramento  qualitativo  della  progettazione,
gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
      d) accorpamento   in  un'unica  struttura  delle  attivita'  di
formazione   dei  contratti  relativamente  ai  lavori  di  interesse
regionale,   nonche'   delle   attivita'  di  consulenza  in  materia
contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
      e) attivita'  di  consulenza  finalizzata all'approfondimento e
all'uniformita'  degli  indirizzi interpretativi nella materia, anche
mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
      f) introduzione  di  sistemi  di  qualita'  nelle  procedure di
selezione  dei  concorrenti,  di  aggiudicazione  del  contratto e di
gestione dello stesso;
      g) promozione  di  attivita'  di formazione del personale delle
amministrazioni  aggiudicatrici,  e  in  genere  degli  operatori del
settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
      h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.