Art. 40. Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici 1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative: a) convocazione della commissione regionale dei lavori pubblici; b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unita' specializzate di cui all'Art. 44; c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza; d) accorpamento in un'unica struttura delle attivita' di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonche' delle attivita' di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale; e) attivita' di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformita' degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale; f) introduzione di sistemi di qualita' nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso; g) promozione di attivita' di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza; h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.