Art. 41
              Commissione regionale dei lavori pubblici
    1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione,
di  autorizzazione  e  di  finanziamento  concernente l'attuazione di
lavori   pubblici,   il   soggetto   pubblico   o  privato  attuatore
dell'intervento  puo'  richiedere  la  convocazione della commissione
regionale  dei  lavori  pubblici,  di  seguito denominata commissione
regionale,   alla  quale  partecipano  tutti  i  soggetti  competenti
all'esame  tecnico  del  progetto  e  al  rilascio  dei provvedimenti
autorizzatori  previsti  dalla normativa vigente. In tale ipotesi non
trova  applicazione  il  disposto  di  cui  all'Art.  21  della legge
regionale n. 7/2000. La convocazione della commissione regionale puo'
essere  altresi'  richiesta  da  soggetti  beneficiari  di contributi
pubblici  per  l'attuazione  di opere non soggette alla normativa dei
lavori  pubblici  che  la  giunta  regionale  dichiari  di preminente
interesse regionale.
    2.  Nel  caso  di  opere  e  interventi sottoposti a procedura di
valutazione  di  impatto  ambientale  o  a  procedura di incidenza in
attuazione  dell'Art.  4 della direttiva n. 85/337/CEE del consiglio,
del   27 giugno   1985,   e  comunque  quando  la  normativa  vigente
attribuisce  a organi collegiali o politici la competenza al rilascio
di  provvedimenti  autorizzatori o finali, partecipa alla commissione
regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per
il rilascio del provvedimento.
    3.   La  commissione  regionale  esamina  ai  fini  valutativi  i
progetti,  valuta  i  tempi  necessari  per  l'esecuzione dei lavori,
determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
    4.  Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a
vincolo   paesaggistico,  a  vincolo  idrogeologico,  che  comportino
riduzione  di  superfici  boscate,  che ricadono in aree classificate
parchi  e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
e  successive modificazioni, nonche' nel caso di progetti richiedenti
la  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale e di progetti
sottoposti  a  preventive  autorizzazioni  di  natura  ambientale, la
commissione  regionale  delibera con il voto favorevole dei due terzi
dei  componenti.  In  caso  di  lavori  pubblici incidenti in siti di
importanza  comunitaria,  la  commissione regionale non puo' assumere
determinazioni   positive   in   presenza   del   voto  negativo  del
rappresentante  della struttura competente alle valutazioni di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 357/1997, e successive
modificazioni.
    5.  Con  deliberazione  della  giunta regionale e' individuata la
struttura  tecnica competente per territorio incaricata di provvedere
all'organizzazione   della   commissione   regionale,   nonche'  sono
disciplinati  la composizione della commissione medesima, assicurando
la  partecipazione  degli  enti  locali  interessati, le modalita' di
funzionamento, nonche' i termini entro i quali deve essere assunto il
provvedimento finale.