Art. 44.
  Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici
    1.  L'amministrazione  regionale  istituisce,  nell'ambito  della
struttura  di cui all'Art. 50, comma 1, apposite unita' specializzate
per  l'espletamento  delle attivita' connesse con la realizzazione di
appalti  di  lavori  pubblici, anche in relazione agli adempimenti di
cui all'Art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
    2.    Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono   avvalersi
nell'espletamento   delle   attivita'   istituzionali   delle  unita'
specializzate di cui al comma 1.
    3. L'amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica
per   scopi  istituzionali,  previa  intesa  tra  gli  enti  pubblici
interessati,  delle  informazioni  tecniche  disponibili contenute in
banche dati e archivi.