Art. 44. Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici 1. L'amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'Art. 50, comma 1, apposite unita' specializzate per l'espletamento delle attivita' connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'Art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attivita' istituzionali delle unita' specializzate di cui al comma 1. 3. L'amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.