Art. 45.
                     Archivio tecnico regionale
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  e'  istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di
conoscenza  per  la  promozione  del  miglioramento qualitativo della
progettazione,  gestione  e  collaudo  degli  appalti  e dei piani di
sicurezza.
    2.  L'archivio  raccoglie  i  progetti,  i piani di sicurezza e i
documenti   tecnici   della   regione,   nonche'   di  altri  enti  e
amministrazioni,  e  ha  carattere  permanente.  I  soggetti  di  cui
all'Art. 3 sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale i dati
relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
    3.   L'amministrazione   regionale   assicura   nella   fase   di
consultazione  dell'archivio  il  rispetto e la tutela dell'attivita'
professionale.
    4.  Il  regolamento di cui all'Art. 4 determina l'articolazione e
il funzionamento dell'archivio, nonche' le modalita' di utilizzazione
dei progetti e dei documenti tecnici.