Art. 45. Archivio tecnico regionale 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza. 2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della regione, nonche' di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'Art. 3 sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza. 3. L'amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attivita' professionale. 4. Il regolamento di cui all'Art. 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonche' le modalita' di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.