Art. 46.
          Sistemi di qualita' dell'attivita' amministrativa
    1.  La  Regione  promuove  l'adozione  dei  sistemi  di  qualita'
nell'attivita'   amministrativa   delle   amministrazioni   pubbliche
aggiudicatrici   attraverso   indirizzi   e  iniziative  ispirati  al
principio     dell'efficacia    ed    efficienza    della    pubblica
amministrazione.
    2.  Per  sistema  di  qualita'  si  intende  un  sistema di norme
procedurali   formalizzate   mediante   una  adeguata  documentazione
costituita,  almeno,  dal  manuale di qualita' e dalla documentazione
complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati,
secondo  metodologie  ispirate alla normativa tecnica della serie UNI
EN  ISO 9000,  i  documenti  e le procedure necessarie a garantire la
qualita',  con  particolare  riferimento  alla  fase di selezione dei
concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.