Art. 48. Formazione professionale e studi 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere attivita' di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonche' a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati. 2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, e' approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.