Art. 48.
                  Formazione professionale e studi
    1.   L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  promuovere
attivita'    di    formazione    del   personale   regionale,   delle
amministrazioni  aggiudicatrici  e  in  genere  degli  operatori  del
settore,  con  particolare  riferimento  alla  sicurezza,  nonche'  a
svolgere  studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi,
acquisire e diffondere documentazione e dati.
    2.  Il  primo  progetto  formativo,  come definito al comma 1, e'
approvato  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.