Art. 5. Responsabile unico del procedimento 1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico-operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonche' secondo quanto disposto dal presente capo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'Art. 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 4. Il regolamento di cui all'Art. 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilita' del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. 5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessita' dell'intervento. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a proprio carico alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento del proprio mandato per il soggetto nominato ai sensi del comma 2, qualora lo stesso sia dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui all'Art. 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 8. Qualora le professionalita' interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione puo' nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno, ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.