Art. 5.
                 Responsabile unico del procedimento
    1.  Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario
l'obiettivo  di  dotarsi  di  adeguate strutture tecnico-operative in
armonia  con  i  principi  generali  dell'ordinamento  in  materia di
organizzazione della pubblica amministrazione, nonche' secondo quanto
disposto dal presente capo.
    2.  Le  amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri
ordinamenti,  un responsabile unico del procedimento di attuazione di
ogni  singolo  intervento previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici  di  cui  all'Art.  7,  per  le  fasi  della  progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
    3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di
attuazione  degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza
con  la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma
e  il  corretto  e  razionale  svolgimento  delle  procedure; segnala
all'amministrazione  eventuali  disfunzioni,  impedimenti  o  ritardi
nell'attuazione  degli  interventi e accerta la libera disponibilita'
delle  aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi  di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita'
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
    4. Il regolamento di cui all'Art. 4 disciplina ulteriori funzioni
del  responsabile  del  procedimento  anche in relazione ai compiti e
alle  responsabilita'  del direttore dei lavori e dei coordinatori in
materia   di  salute  e  di  sicurezza  durante  la  progettazione  e
l'esecuzione  dei  lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni.
    5.  Il  responsabile  del  procedimento  deve  possedere adeguate
competenze    professionali    in    relazione    alla   complessita'
dell'intervento.
    6.  Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a proprio carico
alla  stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi
connessi   all'espletamento  del  proprio  mandato  per  il  soggetto
nominato  ai  sensi  del  comma 2,  qualora  lo stesso sia dipendente
dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.
    7.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di
supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla
legge  23 novembre  1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle
societa'  di  cui  all'Art.  9,  comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie    competenze    specifiche    di    carattere    tecnico,
economico-finanziario,  amministrativo,  organizzativo e legale e che
abbiano  stipulato  a  proprio carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura professionale.
    8.  Qualora  le  professionalita'  interne siano insufficienti in
rapporto  ai  lavori  programmati,  l'amministrazione  puo'  nominare
responsabile unico del procedimento un professionista esterno, ovvero
un  dipendente  di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula
della polizza assicurativa di cui al comma 6.