Art. 50. Disposizioni generali 1. La giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla struttura regionale individuata dalla giunta regionale le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno e' sottoposto all'approvazione della giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. 2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla struttura regionale di cui al comma 1. 3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore del servizio competente per materia ovvero dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite. Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia. 4. La giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonche' la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La giunta regionale puo' delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia. 5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 6. La realizzazione dei lavori in economia e' disciplinata con il regolamento di cui all'Art. 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.