Art. 50. Disposizioni generali
    1.  La giunta regionale approva il programma triennale dei lavori
pubblici  di  competenza  della Regione. Tenuto conto degli indirizzi
politici  di  cui  all'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n.
18,  e  successive  modificazioni,  entro il 31 marzo di ogni anno le
direzioni  regionali  comunicano alla struttura regionale individuata
dalla  giunta  regionale  le  ipotesi  di  intervento,  ai  fini  del
coordinamento   tecnico   e  della  formulazione  della  proposta  di
programmazione.  Entro  il  30 aprile  di  ogni  anno  e'  sottoposto
all'approvazione  della  giunta  regionale il programma triennale dei
lavori  pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di
intervento.
    2.  Le  funzioni  relative ai lavori pubblici di competenza della
Regione  sono  esercitate  dalle  direzioni regionali competenti alla
gestione  della  spesa  per  la realizzazione dei lavori medesimi. Le
funzioni  consultive  e  le  funzioni  in  materia  di sorveglianza e
vigilanza  sull'esecuzione  di  lavori pubblici sono esercitate dalla
struttura regionale di cui al comma 1.
    3.  Le  funzioni  del  responsabile  unico  del procedimento sono
svolte  dal  direttore del servizio competente per materia ovvero dal
coordinatore  di strutture stabili a tal fine costituite. Le funzioni
di  committente  e  di  responsabile  dei  lavori  di  cui al decreto
legislativo  n.  494/1996  e successive modificazioni sono svolte dal
direttore del servizio competente per materia.
    4.  La giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori
pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il
progetto  definitivo  ed  esecutivo,  nonche'  la perizia sommaria di
spesa  delle opere da eseguirsi in economia. La giunta regionale puo'
delegare   l'approvazione   del  progetto  preliminare  al  direttore
regionale competente per materia.
    5.   L'approvazione   del   progetto   definitivo  ha  valore  di
dichiarazione   di  pubblica  utilita'  dell'opera  e  di  urgenza  e
indifferibilita' dei relativi lavori.
    6. La realizzazione dei lavori in economia e' disciplinata con il
regolamento  di  cui  all'Art. 4. Sino all'emanazione del regolamento
medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  Ai  fini  del rispetto dei limiti di
importo,  per  i  lavori  di  competenza  della Regione realizzati in
amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.