Art. 51.
             Delegazione amministrativa intersoggettiva
    1.  L'amministrazione  regionale e' autorizzata a provvedere alla
progettazione   e   all'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  propria
competenza,  mediante  delegazione  amministrativa intersoggettiva ai
soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
    2.  I  soggetti  delegatari  possono  essere  individuati  tra  i
seguenti:
      a) enti locali e loro consorzi;
      b) consorzi di bonifica;
      c) camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura,
anche tramite le loro aziende speciali;
      d) consorzi tra enti pubblici;
      e) soggetti  di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 113-bis,
comma 1,  e  societa'  di  cui  all'art.  116 del decreto legislativo
267/2000;
      f) societa' a prevalente partecipazione regionale;
      g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
    3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
      a) lavori  in  materia di agricoltura relativi all'esecuzione e
manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria,
di  irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino
ambientali  di  cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di
bonifica  comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'art. 4
del regio decreto n. 215/1933;
      b) lavori  in  materia  ambientale  relativi  all'esecuzione  e
manutenzione  di  opere  idrauliche  e di sistemazione idrogeologica,
nonche' di prevenzione o conseguenti a calamita' naturali;
      c) lavori  in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente
montano  relativamente  alle  sistemazioni  idraulico-forestali, agli
interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
      d) lavori in materia di viabilita' e trasporti;
      e) lavori   in  materia  marittimo-portuale  e  di  navigazione
interna.
    4.  La  delegazione  amministrativa  intersoggettiva  puo' essere
disposta  dalla  giunta  regionale  solo  nei  confronti  di soggetti
adeguatamente   organizzati   ai  fini  dell'esecuzione  dei  lavori.
Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la giunta
regionale puo' decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo
gratuito al demanio di altro ente pubblico.
    5.  La  deliberazione  di cui al comma 4 e' assunta sulla base di
una  relazione  tecnica  predisposta  dalla  struttura competente per
materia   che   individua  le  opere  da  realizzare  in  delegazione
amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
    6.  I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome
proprio,  nell'ambito  di  propria competenza e con piena autonomia e
responsabilita',  e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le
responsabilita',  anche  verso  i  terzi,  connesse  all'attivita' di
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
    7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano
il  rapporto  tra l'amministrazione regionale delegante e il soggetto
delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
      a) l'eventuale  predisposizione,  a  cura  del delegatario, dei
progetti;
      b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni
necessarie   entro   i   termini   stabiliti,   nonche'   l'eventuale
espletamento delle attivita' espropriative o acquisitive di immobili;
      c) l'approvazione   del   progetto   definitivo  da  parte  del
direttore di servizio competente;
      d) la   nomina  del  collaudatore,  ove  necessaria,  da  parte
dell'amministrazione regionale;
      e) la  partecipazione  dell'amministrazione regionale delegante
alla vigilanza sui lavori;
      f)  le  modalita'  e  i  termini  per  la  consegna  dell'opera
all'amministrazione  regionale  delegante,  ovvero per l'acquisizione
diretta   dell'opera  ultimata  ad  altro  demanio  pubblico,  previa
autorizzazione della giunta regionale;
      g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella
misura  del  10  per  cento  contestualmente all'atto di delegazione,
nella  misura  dell'ulteriore 80 per cento alla consegna dei lavori e
nella  misura  dell'importo  rimanente  all'accertamento finale della
spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario
degli atti di contabilita' finale e di collaudo;
      h) le  modalita'  e  i  termini per la manutenzione delle opere
fino alla consegna;
      i) casi  di  decadenza  della delegazione e le modalita' per la
relativa declaratoria.
    8.  Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonche'
per  imprevisti,  premi  di  accelerazione  e per la costituzione del
fondo  per  accordi  bonari  sono  determinati ai sensi dell'Art. 56,
comma 2.
    9.  Le  disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
per gli enti regionali.
    10.  Entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  la giunta regionale approva l'elenco delle opere gia' affidate
in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al
demanio di altro ente pubblico.