Art. 51. Delegazione amministrativa intersoggettiva 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3. 2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti: a) enti locali e loro consorzi; b) consorzi di bonifica; c) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali; d) consorzi tra enti pubblici; e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 113-bis, comma 1, e societa' di cui all'art. 116 del decreto legislativo 267/2000; f) societa' a prevalente partecipazione regionale; g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale. 3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati: a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'art. 4 del regio decreto n. 215/1933; b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonche' di prevenzione o conseguenti a calamita' naturali; c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi; d) lavori in materia di viabilita' e trasporti; e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna. 4. La delegazione amministrativa intersoggettiva puo' essere disposta dalla giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la giunta regionale puo' decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico. 5. La deliberazione di cui al comma 4 e' assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati. 6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilita', e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilita', anche verso i terzi, connesse all'attivita' di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori. 7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere: a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti; b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonche' l'eventuale espletamento delle attivita' espropriative o acquisitive di immobili; c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente; d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'amministrazione regionale; e) la partecipazione dell'amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori; f) le modalita' e i termini per la consegna dell'opera all'amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della giunta regionale; g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento alla consegna dei lavori e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilita' finale e di collaudo; h) le modalita' e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna; i) casi di decadenza della delegazione e le modalita' per la relativa declaratoria. 8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonche' per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'Art. 56, comma 2. 9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali. 10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva l'elenco delle opere gia' affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.