Art. 53.
                   Specializzazione degli elenchi
    1.  In  relazione  alle  attivita'  professionali svolte, tutti i
tecnici  interessati  possono chiedere di essere iscritti nell'elenco
parte   generale   di   cui   all'art.   52  nel  numero  massimo  di
specializzazioni  determinato  dal  regolamento  di  cui  all'art. 4.
L'iscrizione  nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i
tecnici  diplomati,  si intende richiesta e concessa nei limiti delle
specifiche  competenze  professionali  determinate  dalle leggi dello
Stato.
    2.  Le  specializzazioni  sono definite con il regolamento di cui
all'art.   4,   tenuto  conto  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sull'istituzione
del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.