Art. 55.
Commissione di collaudo
    1.  Per  i lavori di notevole importanza puo' essere nominata una
commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra
i  laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato
servizio  per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni
dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici,  anche se in posizione di
quiescenza,  con  particolare  esperienza  nel  settore  delle  opere
pubbliche.